Che cos'è
E' il modello che può essere utilizzato per la dichiarazione annuale dei redditi di lavoratori dipendenti, pensionati o collaboratori a progetto. Si tratta di una modalità semplice che implica diversi vantaggi, soprattutto se presentato attraverso il CAF Uci:
- è semplice da compilare;
- non richiede calcoli perché sono effettuati dal Caf;
- eventuali rimborsi o pagamenti di imposte sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta con la retribuzione di luglio o, in caso di pensione, a partire dal mese di agosto;
- è possibile compensare eventuali crediti IRPEF con altri tributi da pagare (es. IMU);
- ci sono minori controlli sulla dichiarazione da parte dell'Amministrazione se il modello è presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato, perché in questo caso è previsto obbligatoriamente il controllo della documentazione e l'apposizione del visto di conformità;
- sono previste garanzie assicurative che salvaguardano il contribuente in caso di errori imputabili al CAF.
Termini di presentazione
- 30 aprile al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro od Ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale;
- 31 maggio ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.
Chi può utilizzare il 730
Tra i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 rientrano i pensionati o lavoratori dipendenti, i sacerdoti della chiesa cattolica, i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, etc..
Non è possibile utilizzare il modello 730 ma è obbligatorio presentare il modello Unico Persone Fisiche se il contribuente ha percepito, nell'anno di imposta oggetto della dichiarazione, redditi d'impresa, di partecipazione, di lavoro autonomo con partita IVA (anche in forma associata),
Redditi da dichiarare
Oltre ai redditi di lavoro dipendente e pensione i contribuenti possono utilizzare il modello 730 per dichiarare anche i seguenti redditi:
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (ad esempio le plusvalenze per la vendita di terreni edificabili).
Presentazione al CAF
Il contribuente che si presenta al nostro Caf può scegliere se consegnare il Modello 730 già debitamente compilato, così da non corrispondere nessun compenso, oppure richiedere l'assistenza fiscale per la compilazione. In quest'ultimo caso è il Caf che deve effettuare i calcoli determinando le imposte da pagare o da rimborsare al contribuente, nonché trasmettere in via telematica il modello all'Agenzia delle entrate.
Nel momento in cui il contribuente si rivolge al CAF, deve sempre consegnare la documentazione tributaria giustificativa dei dati da riportare nella dichiarazione (es. CUD, documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili, ecc.).
Il Caf verifica la correttezza dei dati inseriti in dichiarazione ed appone il visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Errori e dimenticanze
Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione.
Se l'integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito il contribuente può scegliere di:
- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, barrando la relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio;
- presentare un Modello UNICO Persone Fisiche, richiedendo eventualmente il rimborso della differenza a credito ovvero rimandando l'eccedenza alla successiva dichiarazione.
Se invece l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, si può effettuare la correzione utilizzando il Modello UNICO Persone fisiche integrativo.