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STATUTO

COPAGRI TERRITORIALE NUORO

(Approvato dal Congresso Territoriale di Nuoro il 28 febbraio 2017)

Titolo I

Costituzione - Durata - Scopi - Norme generali

 

Articolo 1 - Costituzione

È costituita la Confederazione dei Produttori Agricoli Territoriale di Nuoro – in breve denominata COPAGRI Nuoro -  quale articolazione territoriale della Confederazione Produttori Agricoli della Sardegna, denominata in breve COPAGRI SARDEGNA.

La COPAGRI Territoriale di Nuoro ha sede in Nuoro, Via Toscana n.31. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Territoriale.  La COPAGRI non ha scopo di lucro.

 

Articolo 2 - Durata

La durata della COPAGRI è stabilita fino al 31 Dicembre 2100 e può essere prorogata dal Congresso.

 

Articolo 3 - Scopi

La COPAGRI Territoriale di Nuoro assicura la rappresentanza politica al sistema COPAGRI nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali del territorio di riferimento.

COPAGRI NUORO, nel più complessivo quadro degli obiettivi generali di democrazia politica e di sviluppo economico stabiliti dagli organi della COPAGRI NAZIONALE, ha come scopo la tutela degli interessi collettivi economici, professionali e sociali dei produttori agricoli.

COPAGRI NUORO assume come propria la centralità della persona, produttrice o produttore della società rurale, di cui intende tutelare valori e forme di vita, valorizzando globalmente le attività economiche produttive anche attraverso   il loro orientamento al mercato.

COPAGRI NUORO svolge la propria azione di rappresentanza di tali interessi collettivi, in piena autonomia dai Governi, partiti, associazioni, movimenti politici e sindacali.

La COPAGRI Territoriale di Nuoro:

  • Rappresenta e tutela gli interessi del sistema COPAGRI e dei suoi associati entro il territorio della Provincia storica di Nuoro nel rapporto con le Istituzioni, gli altri Enti pubblici, nonché gli organismi sindacali, professionali ed economici operanti nello stesso territorio;
  • Favorisce la rifondazione del sindacalismo agricolo, perseguendo in particolare l'unità della rappresentanza del mondo rurale;
  • Favorisce lo sviluppo di tutte le aziende agricole, singole o associate, in proprietà o in affitto, e in particolare quelle a conduzione diretta, per un più razionale impiego e una più adeguata remunerazione dei fattori produttivi in funzione del mercato, anche attraverso una più ampia diffusione dei contratti di affitto;
  • Favorisce la valorizzazione delle aziende agricole oggettivamente marginali o svantaggiate, anche al fine di concorrere attraverso ciò a un migliore assetto socio-economico delle aree rurali, al riequilibrio tra mondo rurale e urbano, nonché alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell'ambiente;
  • Assicura la rappresentanza degli interessi degli associati in tema di politiche economiche e di programmazione agricola, anche attraverso la partecipazione a momenti, sedi, organismi, enti e istituzioni, attinenti all'agricoltura e alle imprese agricole;
  • Sollecita e promuove iniziative per il miglioramento degli assetti istituzionali, legislativi e amministrativi, sia generali che del settore agricolo, in quanto momenti di particolare rilievo per rendere possibili processi di sviluppo rapido, integrato ed equilibrato nonché per un migliore utilizzo delle risorse disponibili;
  • Stipula accordi interprofessionali su base territoriale;
  • Stipula accordi e contratti integrativi collettivi di lavoro di livello territoriale, in rappresentanza dei datori di lavoro agricoli appartenenti alle categorie organizzate;
  • Favorisce lo sviluppo, l'adeguamento e la valorizzazione della cooperazione, dell'associazionismo dei produttori agricoli e, più in generale, di ogni altra forma associativa per la produzione, qualificazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché per la acquisizione e gestione di mezzi tecnici;
  • Elabora ed attua progetti volti allo sviluppo delle aree rurali nonché progetti di promozione e valorizzazione del territorio e delle produzioni agricole anche attraverso l’adozione di marchi di origine e qualità commerciali;
  • Provvede a studiare i problemi sindacali, economici e tecnici di interesse generale e particolare per l’agricoltura provinciale oltre elaborare criteri e a tracciare le direttive generali;
  • Promuove iniziative per la sicurezza alimentare dell’intera filiera anche attraverso la tracciabilità e la formulazione di disciplinari;
  • Organizza ed eroga in favore del mondo agricolo e rurale servizi di consulenza e assistenza tecnica, professionale, contabile, fiscale e di assistenza previdenziale; elabora programmi e progetti anche in tema di ricerca, sperimentazione e sviluppo, il tutto anche di concerto con altri enti, organismi e associazioni, sia pubblici che privati, ed eventualmente con il loro supporto professionale ed economico;
  • Sottoscrive accordi e convenzioni con istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo anche entrare a fare parte di specifici organismi fideiussori e finanziari, nonché concorrere alla loro costituzione;
  • Incentiva ed attua la formazione, l’informazione e la qualificazione professionale degli operatori del mondo agricolo e rurale per accrescerne le capacità tecnico-professionali e imprenditoriali, anche attraverso la diffusione di proprie pubblicazioni cedute in prevalenza agli associati;
  • Promuove ed attua iniziative di elaborazione e diffusione di studi e ricerche nonché costituisce e gestisce propri organi di informazione in materia agricola e rurale;
  • Persegue la parificazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali in una logica di equità contributiva e fiscale, potendo istituire o concorrere alla costituzione di appositi fondi;
  • Elabora e dirige a livello territoriale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula contratti ed accordi sindacali;
  • Elabora proposte di natura economica volte allo sviluppo delle imprese agricole e delle aree rurali del territorio da avanzare alle istituzioni territoriali;
  • Opera nell’ambito delle politiche di promozione economica in ambito territoriale e, in accordo con la COPAGRI Nazionale e Regionale, anche in ambito interprovinciale in concerto con le altre strutture territoriali;
  • Attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema COPAGRI, le politiche ed i provvedimenti comunitari nel proprio territorio di competenza;
  • Stabilisce, tenuto anche conto degli indirizzi al livello nazionale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
  • Assicura il collegamento tra la struttura territoriale e eventuali leghe comunali e organismi di base di natura sub territoriale.

D’intesa con le altre COPAGRI Territoriali della Regione, la COPAGRI Territoriale svolge le funzioni di:

  1. Promuovere la nascita di leghe comunali COPAGRI e/o organismi di base;
  2. Promuovere l’integrazione di strutture e dei servizi, in ambito territoriale, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
  3. Gestire i rapporti con la COPAGRI Regionale e con le altre COPAGRI Territoriali della stessa Regione;
  4. Realizzare il coordinamento e l’indirizzo delle attività delle leghe comunali COPAGRI nell’ambito della territorio, sulla base degli orientamenti nazionali e regionali e delle direttive della confederazione, anche partecipando alle riunioni degli organi statutari delle medesime.

 

Articolo 4 - I Soci

Sono Soci della COPAGRI tutti gli operatori del settore agricolo, quali, i coltivatori diretti e i loro familiari, gli imprenditori agricoli professionali (IAP), gli altri imprenditori e le imprenditrici  agricoli, singoli e associati, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, nonché i lavoratori atipici del settore agricolo, che sono in regola con il tesseramento.

 

Articolo 5 - Rapporto associativo

L’adesione alla COPAGRI avviene tramite la COPAGRI Territoriale e si realizza attraverso il versamento della quota associativa.

La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per successione. L’adesione è annuale.

I Soci non in regola con il tesseramento non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

 

Articolo 6 – Diritto di voto

Ciascun socio della COPAGRI ha diritto di voto negli organismi elettivi confederali.

Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto.

Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell’organo che convoca. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto.  

 

Articolo 7 - Enti e società di servizio.

Per la realizzazione degli scopi statutari di cui all’art.3, il Consiglio Territoriale, può conferire mandato al Presidente per acquisire partecipazioni societarie, costituire o partecipare alla costituzione di enti, società, cooperative, agenzie, consorzi, associazioni di produttori, nonché unioni ed altre forme associative, per prestare servizi di assistenza e consulenza ai soci, anche per quanto attiene la formazione professionale ed i servizi di sviluppo alle imprese.

 

Articolo 8 - Incompatibilità

Per affermare l’autonomia della COPAGRI da partiti, da movimenti e formazioni politiche, da associazioni che svolgano attività interferenti con quella sindacale, da assemblee legislative e da incarichi elettivi ed istituzionali, è stabilito il principio della incompatibilità degli incarichi confederali a tutti i livelli, con incarichi politici ed istituzionali.

Il Regolamento attuativo dello Statuto stabilisce fattispecie e limiti in tema d’incompatibilità.

 

Articolo 9 - Patrimonio e Bilanci

Il patrimonio della COPAGRI costituisce il suo fondo comune. Esso è costituito dalla quota parte associativa versata dagli associati, dai contributi di natura liberale provenienti da enti e organismi sia pubblici che privati, da tutti i beni mobili e immobili a essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

Il Fondo comune di COPAGRI è indivisibile; i soci non possono, in caso di recesso, chiedere la restituzione delle quote versate.

La Presidenza COPAGRI deve predisporre il bilancio annuale della gestione che dovrà essere esaminato e sottoposto all’approvazione del Consiglio Territoriale, previo esame del Collegio dei Sindaci, entro sei mesi dalla fine dell’anno solare.

In caso di scioglimento della COPAGRI, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe. Qualora venga deliberato lo scioglimento della Confederazione, il Consiglio provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

 

 

 

 

Titolo II

Organi

 

Articolo 10 - Organi della COPAGRI

Gli organi della COPAGRI sono:

  1. Il Congresso Territoriale;
  2. Il Consiglio Territoriale;
  3. La Presidenza Territoriale;
  4. Il Presidente Territoriale;
  5. Il Tesoriere Territoriale;
  6. Il Direttore o il Coordinatore Territoriale;
  7. Il Collegio dei Sindaci;

 

Articolo 11 - Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della COPAGRI ed è costituito da tutti i soci iscritti alla Copagri Territoriale. 

Il Regolamento Congressuale, proposto dalla Presidenza Territoriale e approvato dal Consiglio Territoriale, definisce le modalità di svolgimento del congresso assicurando la democraticità e regolarità delle procedure tali da consentire comunque le opportune verifiche dei soci votanti.

Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni quattro anni per:

  1. Determinare gli indirizzi strategici della COPAGRI Territoriale;
  2. Approvare modifiche allo Statuto Territoriale;
  3. Eleggere i componenti del Consiglio Territoriale;
  4. Eleggere i componenti del Collegio Sindacale Territoriale;

Le decisioni del Congresso sono assunte tutte a maggioranza semplice.

L’elezione degli Organi da parte del Congresso Territoriale si svolgono secondo le modalità stabilite nel Regolamento Congressuale.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Territoriale.

 

Articolo 12 - II Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è il massimo organo deliberante della COPAGRI tra un Congresso e l'altro.

Esso ha il compito, sulla base degli indirizzi generali formulati dal Congresso, di definire gli obiettivi dell'attività sindacale e organizzativa della COPAGRI nel corso del quadriennio ed evidenziare le linee programmatiche.

Il numero dei componenti del Consiglio Territoriale va da un minimo di 10 ad un massimo di 16.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Territoriale, senza diritto di voto:

  • Il Presidente della COPAGRI Regionale, o un suo delegato componente della presidenza regionale, che non sia componente del Consiglio Territoriale;
  • La responsabile del Coordinamento delle donne coltivatrici;
  • Il responsabile del Coordinamento dei giovani agricoltori;

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro eletto, esso può essere sostituito tramite cooptazione dal Consiglio Territoriale nella prima riunione utile, su proposta della Presidenza.

Il Consiglio Territoriale è convocato dalla Presidenza almeno due volte all’anno, che ne stabilisce l’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 10 giorni di calendario.

Esso deve essere convocato anche quando richiesto da almeno il 50% dei suoi componenti con richiesta scritta.

In caso di urgenza è convocato dalla Presidenza con un preavviso di 3 giorni.

Le riunioni del Consiglio Territoriale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica ed in seconda convocazione, quando sono presenti il 30% dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio Territoriale elegge tra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento congressuale, con votazioni successive e separate, il Presidente Territoriale, due Vice Presidenti, il Tesoriere e gli altri componenti della Presidenza Territoriale, di cui stabilisce il numero da un minimo di 3 ad un massimo di 5. Può eleggere, tra i Vice Presidenti, quello Vicario.

Il regolamento congressuale stabilisce i requisiti che i candidati a Presidente ed alla Presidenza debbono possedere.

Il Consiglio Territoriale inoltre, ha facoltà di nominare il Direttore o il Coordinatore Territoriale.

Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

  • La determinazione delle direttive generali dell’attività della Confederazione;
  • La convocazione del Congresso in sessione ordinaria e straordinaria, approvando il regolamento congressuale;
  • L’approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto e relative modifiche;
  • Decidere in merito alle proposte di modifica dello Statuto da presentare al Congresso;
  • Approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuale proposto dalla Presidenza della COPAGRI;
  • Nominare, secondo le esigenze, la delegazione per le trattative sindacali a livello territoriale;
  • La definizione dell’entità e delle modalità del tesseramento, delle quote annue associative e il relativo riparto tra i diversi livelli confederali;
  • La deliberazione sulla costituzione da parte della COPAGRI Territoriale di organismi economici di qualsiasi natura (assicurativi, di credito, finanziari, di servizio, etc.) nonché la sua partecipazione (e le relative modalità) a qualsiasi iniziativa di natura economica, finanziaria, fideiussoria, etc., nonché la costituzione degli Enti o di Società di cui all’art. 7 del presente Statuto;
  • Ogni decisione relativa ad atti di straordinaria amministrazione riguardo al patrimonio di COPAGRI (acquisti, vendite di immobili, quote e partecipazioni sociali, mutui, e prestiti);
  • L’esame di argomenti o materie sottoposte dalla Presidenza e le relative decisioni da adottare;
  • Il conferimento ad alcuni componenti del Consiglio Territoriale COPAGRI, su proposta della Presidenza, di particolari incarichi di interesse confederale territoriale.

Le deliberazioni del Consiglio Territoriale sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni per le nomine dei componenti degli organi di competenza del Consiglio Territoriale, avvengono a voto palese.

Le riunioni del Consiglio Territoriale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente Vicario, il quale ne disciplina i lavori, assicurando il diritto d’intervento a tutti i componenti.

Il Consiglio Territoriale può articolarsi in Commissioni operative per specifiche materie.

Il Consiglio Territoriale su proposta della Presidenza, può deliberare la cooptazione di nuovi componenti nel rispetto del numero massimo stabilito dal secondo comma del presente articolo.

 

Articolo 13 - La Presidenza Territoriale

La Presidenza Territoriale è l'organo esecutivo della COPAGRI con il compito di dare concreta esecuzione alle decisioni degli organi statutari secondo le rispettive competenze, assumendo le opportune iniziative politiche, organizzative e gestionali.

La Presidenza Territoriale è l’organo di guida e di sintesi politica e organizzativa della Confederazione, assicura la direzione quotidiana dell’attività.

La Presidenza Territoriale ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della riproduzione di immagine della COPAGRI.

La presidenza Territoriale è convocata dal Presidente, con un preavviso di almeno 3 giorni. In caso d’urgenza, il termine è di 2 giorni. Il Presidente deve convocare la presidenza allorché la metà dei componenti ne faccia richiesta.

È affidata alla Presidenza Territoriale l’ordinaria gestione economica e finanziaria della COPAGRI Territoriale, nonché la corretta gestione contabile ed amministrativa della stessa, compresa la gestione del personale dipendente, con i relativi poteri gerarchici, le assunzioni e i licenziamenti.

La Presidenza è inoltre competente a:

  1. Predisporre il bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'esame e quindi all’approvazione del Consiglio Territoriale;
  2. Predisporre il bilancio annuale preventivo da sottoporre all'esame e alla approvazione della Consiglio Territoriale;
  3. Individuare la migliore rappresentanza della COPAGRI in organismi, enti, società, comitati e commissioni in ambito territoriale;
  4. Provvedere alle assunzioni e ai licenziamenti del personale;
  5. Approvare il regolamento per il trattamento economico e normativo di dipendenti e dirigenti della COPAGRI;
  6. Convocare il Consiglio Territoriale stabilendone l’ordine del giorno;
  7. Compiere, nell’ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo.

Il Presidente Territoriale può delegare ai Vice Presidenti o ad altri componenti della giunta Territoriale, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di motivata necessità e urgenza, la Presidenza Territoriale può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio Territoriale ad esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 13. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Territoriale stesso nella prima riunione successiva alla loro adozione.

 

Articolo 14 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale della COPAGRI nei confronti di terzi, delle pubbliche autorità, delle amministrazioni pubbliche e private. Ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della Confederazione. 

Ha la competenza esclusiva a sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi, su conforme delibera dei rispettivi organi statutari competenti.

Egli presiede la Presidenza ed il Consiglio Territoriale.

Convoca la Presidenza e, previa deliberazione della stessa, convoca il Consiglio Territoriale.

Adotta inoltre ogni iniziativa necessaria a dare operativa esecuzione alle decisioni degli organi deliberanti.

Può conferire deleghe per il compimento di atti nell’ambito delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza di sua nomina, da un Vice Presidente.

Qualora, per una qualsiasi ragione, il Presidente decada, ovvero fosse impedito nello svolgimento della sua funzione, per un periodo relativamente lungo, la Presidenza dovrà convocare con la dovuta urgenza, il Consiglio Territoriale, per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Articolo 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Nello specifico deve, inoltre, controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

Per i prelievi bancari e l'emissione di assegni di conto corrente, nonché per qualsiasi pagamento, è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Tale incarico può essere ricoperto anche dal Vice Presidente Vicario.

 

Articolo 16 – Il Direttore o il Coordinatore Territoriale

Il Direttore – o fino alla sua nomina, il Coordinatore Territoriale - partecipa a tutte le riunioni degli organi Confederali, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali.

Attua le disposizioni adottate dal Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore è di diritto Capo del Personale e propone agli organi competenti l’assunzione, la promozione e il licenziamento del dipendenti. Il Direttore firma tutti quegli atti, contratti e documenti della Confederazione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti o nello svolgimento dell’ordinaria attività confederale che non sono di competenza del Presidente Territoriale.

 

Articolo 17 - Il Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è costituito e adempie alle proprie funzioni in analogia a quanto previsto delle norme del Codice civile in materia di società per azioni, compresa la funzione di revisione contabile.

È composto da 3 componenti effettivi, eletti dal Congresso, che ne indica il Presidente. 

Non è ammessa la revoca di uno o più sindaci, se non per gravi giustificati motivi, durante il periodo del mandato ricevuto. I suoi componenti durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere riconfermati.

Essi possono partecipare alle sedute del Consiglio Territoriale.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più dei componenti, subentra il sindaco supplente delegato dal Consiglio Territoriale.

Il Collegio dei Sindaci redige la relazione al bilancio consuntivo annuale approvato dalla Giunta Territoriale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Territoriale, depositandola nella sede della Confederazione, almeno 15 giorni prima della convocazione dell’organo.

In caso di inerzia del Presidente, nella convocazione degli organi, secondo quanto previsto nel presente statuto, il Presidente del Collegio dei Sindaci, può esercitare le funzioni sostitutive su richiesta degli interessati e degli organi. 

 

Articolo 18 - I principi di funzionamento degli organi COPAGRI

Gli organi confederali si riuniscono in forza di una convocazione regolarmente inviata, anche a mezzo posta elettronica, fax, raccomandata a/r o a mano, agli indirizzi comunicati da ciascun membro al momento dell’elezione.

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno.

Le riunioni degli organi sono valide, se regolarmente convocate secondo le norme del presente statuto, quando sono presenti, la metà più uno dei suoi componenti.   

Gli organi COPAGRI deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

 

Articolo 19 - Decadenze

Il componente di un organo statutario che non partecipi per tre volte consecutive senza darne giustificazione, alla riunione dell’organo stesso, decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza e la Presidenza ne dà comunicazione all’interessato. Altre cause di decadenza, sono stabiliti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

 

Articolo 20 - Autonomia finanziaria

Ogni struttura Territoriale COPAGRI nonché ogni lega comunale o organismo di base ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale e pertanto risponde direttamente delle obbligazioni assunte nella persona del proprio rappresentante legale nel rispetto delle regole fissate nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione nonché nell’esercizio delle proprie funzioni. È direttamente e tramite i rispettivi legali rappresentanti, responsabile per le obbligazioni assunte verso chiunque e non potrà per qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto dell’adesione alla confederazione, chiedere di essere sollevata dalle stesse.

I presidenti delle organizzazioni Territoriali o i responsabili delle leghe comunali o degli organismi di base, o i responsabili comunque denominati a qualsiasi titolo, rispondono direttamente e personalmente, nella qualità di legali rappresentanti, dei rapporti da loro posti in essere o a loro facenti capo, senza possibilità di trasferirne a strutture superiori le conseguenze che ne derivino, anche se tali decisioni siano state assunte con il consenso del più ampio organo di direzione politica o organizzativa.

Le strutture COPAGRI Territoriali, le loro articolazioni e le leghe comunali, debbono redigere ed approvare annualmente, entro il mese di aprile i rendiconti di cassa o entro il mese di giugno i rendiconti di competenza, ed i preventivi di spesa con le caratteristiche e le procedure previste nel regolamento di Attuazione del Presente Statuto.

Ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell’art. 9 del presente statuto.

I creditori delle COPAGRI Territoriali e della leghe comunali COPAGRI o degli organismi di base possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune di ciascun ambito associativo.

 

Articolo 21 - Ispezione e gestione straordinarie

Ciascuna associazione Territoriale, le loro articolazioni, le leghe comunali o gli organismi di base, per effetto della adozione del presente statuto, sono obbligate a consentire ad incaricato della Presidenza Nazionale o Regionale di effettuare controlli o ispezioni di carattere sindacale e organizzativo nei confronti delle proprie strutture periferiche di qualsiasi livello, accedendo a tutta la documentazione associativa e contabile.

Il rifiuto ai controlli, può comportare il commissariamento della struttura.

 

Articolo 22 – Modifiche allo Statuto; regolamento nazionale

Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 180 giorni dall’approvazione del presente Statuto, il Consiglio Territoriale della COPAGRI potrà approvare un nuovo regolamento d’attuazione. Decorso con inerzia tale termine dovrà considerarsi rinnovato tacitamente il precedente regolamento.

Articolo 23 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Le Strutture COPAGRI Territoriali adeguano i contenuti dei loro statuti uniformandoli con quelli dello statuto Nazionale.

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa esplicito riferimento allo Statuto COPAGRI Nazionale ed al suo Regolamento di attuazione.

 

Articolo 24 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Confederazione dei Produttori Agricoli di Nuoro, denominata COPAGRI NUORO, approvato dal Congresso abroga ogni precedente statuto o similare normativa.

Il Congresso attribuisce ed affida al Presidente, con i più ampi poteri, formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il deposito e la registrazione del presente statuto.