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Possono associarsi alla Unione Agricoltori Sardegna:

gli agricoltori e i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche che operino, abbiano residenza o sede legale nel territorio regionale o che svolgano attività o abbiano scopi e qualifica per essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l’Unione Agricoltori di cui al titolo IV dello Statuto.

Possono inoltre aderire all’Unione:

le organizzazioni economiche di produttori, le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli organismi rappresentativi degli interessi economici e sociali degli operatori agricoli, le cui finalità non contrastano con quelle dell'Unione Agricoltori.

i soggetti che svolgano attività di servizio in ambiti collegati ad attività agricole e agroalimentari, i tecnici, gli studiosi e gli esperti del settore agricolo; questi sono considerati alla stregua di soci sostenitori e non hanno diritto di voto né di assemblea.

La partecipazione alle Assemblee di Delegazione indicate all’art.26 con l’esercizio del diritto di voto spetta al socio con decorrenza dall’anno successivo a quello di adesione.

Il soggetto fisico o giuridico che intende far parte dell’Unione Agricoltori Sardegna in qualità di socio, deve compilare e presentare domanda di ammissione dove siano indicati, oltre che le generalità, i requisiti personali, aziendali e professionali.

 

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata anche dall’atto costitutivo, dallo statuto e dall’eventuale regolamento. Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all’art. 3 comma c, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Al Consiglio Direttivo dell’Unione Agricoltori Sardegna è riservata la facoltà di respingere la richiesta di adesione alla Unione Agricoltori Sardegna  con diniego da notificare entro i successivi 60 giorni dalla richiesta d’iscrizione.

Contro il mancato accoglimento della domanda di adesione o di assegnazione a un Sindacato o a una Sezione e relativa Federazione che sia ritenuta non conforme all’attività da lui svolta, è ammesso ricorso da presentare a cura dell’interessato entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell’Unione, il quale dovrà decidere in occasione della prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

I soci dell'Unione Agricoltori Sardegna partecipano all'attività di organizzazione, contribuiscono al finanziamento della stessa con le quote associative attenendosi alle norme dello Statuto e alle disposizioni deliberate dagli Organi.

L'impegno del socio dura tre anni ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo triennale se, entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dia disdetta con lettera raccomandata.

Ciascun socio si impegna a corrispondere all’Unione Agricoltori il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell’Organizzazione.I contributi sono fissati ogni anno dal Consiglio Direttivo.

L’esazione dei contributi deve avvenire per mezzo del personale dipendente dell’Unione Agricoltori o da altri soggetti da essa incaricati.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell’effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all’assistenza dell’Unione Agricoltori e alla partecipazione alle sue attività, compresa quella deliberativa.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte.

L'adesione alla Unione Agricoltori Sardegna da diritto ad usufruire di tutti i servizi organizzati in seno all'Organizzazione e a partecipare attivamente alle attività istituzionali.

 La qualità di socio si può perdere:

  1. per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso d’enti e organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
  2. per recesso allo scadere del termine previsto dallo Statuto;
  3. per inadempienza agli obblighi previsti dallo Statuto o per atto d’indisciplina grave;

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l’esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.